Art. 14.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge e nelle more dell'approvazione di una nuova normativa in materia

 

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di elezione e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della città metropolitana, i seggi assegnati ai collegi previsti per l'elezione del consiglio provinciale sono raddoppiati.
      2. L'elezione degli organi della città metropolitana di Roma avviene alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma.
      3. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della città metropolitana di Roma.
      4. La regione Lazio, entro sei mesi dalla costituzione della città metropolitana di Roma, adotta gli atti legislativi di propria competenza per definire le circoscrizioni e le denominazioni dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.